Art. 5.
(Corsi di abilitazione).

      1. I corsi di abilitazione di cui all'articolo 4 hanno durata di almeno ottanta ore e frequenza obbligatoria; sono tenuti da medici chirurghi già abilitati all'esercizio dell'ossigenoterapia nelle sue forme molecolari e devono prevedere una parte teorica ed esercitazioni pratiche.
      2. Ad ogni corso possono partecipare non più di quindici laureati in medicina e chirurgia, scelti previa valutazione di titoli e colloquio personale da parte del collegio docente o di suoi delegati.
      3. La frequenza ai corsi è gratuita; i partecipanti sono tenuti al rimborso delle spese e delle diarie che il collegio docente determina.
      4. Al termine del corso, ed a seguito di esami per l'accertamento della raggiunta capacità, il collegio docente, in persona del decano, rilascia il relativo attestato che abilita all'esercizio dell'applicazione e

 

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della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      5. Gli ambulatori e le strutture ospedaliere che effettuano o intendono effettuare l'applicazione e la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari sono tenuti a ospitare i corsi di cui al presente articolo e a fornire i mezzi e i materiali necessari alla loro attuazione.