1. I corsi di abilitazione di cui all'articolo 4 hanno durata di almeno ottanta ore e frequenza obbligatoria; sono tenuti da medici chirurghi già abilitati all'esercizio dell'ossigenoterapia nelle sue forme molecolari e devono prevedere una parte teorica ed esercitazioni pratiche.
2. Ad ogni corso possono partecipare non più di quindici laureati in medicina e chirurgia, scelti previa valutazione di titoli e colloquio personale da parte del collegio docente o di suoi delegati.
3. La frequenza ai corsi è gratuita; i partecipanti sono tenuti al rimborso delle spese e delle diarie che il collegio docente determina.
4. Al termine del corso, ed a seguito di esami per l'accertamento della raggiunta capacità, il collegio docente, in persona del decano, rilascia il relativo attestato che abilita all'esercizio dell'applicazione e